Dal punto di vista tecnico, le azioni positive sono uno dei livelli possibili in cui si può articolare l’intervento che promuove le pari opportunità, tra uomini e donne. Gli altri due strumenti sono: le disposizioni che proibiscono ogni discriminazione apertamente praticata, ossia “diretta”, e quelle che sanzionano discriminazioni in forma occulta, quindi “indirette”. Mentre in questi due casi si tratta di azioni “negative”, nel senso che proibiscono e sanzionano dei comportamenti ritenuti ingiusti, nel caso delle le azioni positive sono attuate delle politiche, appunto “positive”1, che implicano un comportamento attivo, un facere positivo.

E’ facile capire come le “azioni positive” (affermative actions) abbiano un posto centrale nelle politiche di pari opportunità, tanto che i termini sono utilizzati quasi come sinonimi. “Quasi” perché ne indica «una versione più attiva, più rivolta ai risultati dell’operare dei meccanismi sociali (disparate impact) che non alla correttezza delle procedure (equal treatment)»2.
L’espressione “azione positiva per le donne” può assumere due diversi significati: “discriminazione alla rovescia” o “programma di azione”3.

Nel primo senso, la parola “azione” è intesa come «atto (singolo) rivolto ad un determinato fine che consiste nel fare qualcosa di reale ed effettivo (positivo) per le donne, quindi nell’attribuzione di un vantaggio alle donne»4. Questa azione implica, al fine di raggiungere una pari distribuzione del bene in contesa, la sua diretta attribuzione alle donne sul presupposto che tale risultato non sarebbe altrimenti raggiungibile. Si tratterebbe di una politica di “visibilità per gli invisibili”, il suo scopo è “far vedere” persone che, in quanto appartenenti a minoranze, hanno subito una degradazione.
La giustificazione dell’utilizzo di questo sistema, in cui attributi come il genere o la razza costituiscono criteri di inammissibilità, starebbe nella accertata condizione di svantaggio in cui si trova la donna, a causa di meccanismi del mercato del lavoro che l’hanno tenuta in disparte, o dei ruoli sociali che le sono stati assegnati (famiglia e maternità). Le misure utilizzate, come ad esempio l’imposizione diretta di una quota di presenza femminile nel lavoro o nella politica, la promozione dell’occupazione femminile, condizioni che consentano loro di conciliare meglio famiglia e lavoro, tendono ad essere considerate delle “discriminazioni positive” o “reverse discriminations”. Tale “rovesciamento” deriverebbe dal fatto che la tecnica della discriminazione, di solito usata per emarginare, viene qui utilizzata per attribuire direttamente dei benefici a soggetti da sempre in condizioni di svantaggio, in modo da compensare i torti subiti sino a quel momento5. In questo modo, gli ostacoli che impediscono alle donne di perseguire, in condizioni paritarie certi risultati, non sono rimossi, ma direttamente attribuiti, diventando così «la causa legittimante il trattamento normativo differenziato (preferential treatments) in base al sesso»6.

I trattamenti riservati ai membri di gruppi sottorappresentati, in questo caso le donne, si pongono come delle regole eccezionali rispetto alle regole normali, soprattutto quelle che definiscono il merito delle persone che vengono accusate di creare situazioni di esclusione e di sottorappresentazione delle minoranze. Questi trattamenti devono agire come mezzi di inclusione e di sviluppo della democrazia partecipativa, senza avere però carattere discriminatorio; devono garantire pari opportunità ai gruppi svantaggiati in quanto la regola del merito non sempre funziona, sottolineando così, ancora una volta, il loro carattere eccezionale.

Il secondo modo di intendere le azioni positive per le donne prevede dei programmi rivolti «ad un facere consistente nella rimozione di quegli ostacoli di fatto esistenti nella realtà sociale ed economica che, impedendo alle donne di avere pari possibilità nel mercato del lavoro (ma anche nella politica) le pongono in una condizione di svantaggio e disparità»7. Il presupposto di questi programmi sta nell’esistenza di tutti quei fattori sociali, economici, culturali, che si configurano come degli ostacoli alla realizzazione professionale della donna. Lo scopo del programma è sì quello di favorire le donne, ma non attribuendo loro direttamente il risultato come nel caso precedente. Si vuole assicurare una parità di opportunità o di possibilità e la libertà nelle scelte e negli obiettivi lavorativi, fino a modificare l’intero modello socio-economico che impedisce la libera ed eguale partecipazione al lavoro delle donne.
Questi due modi di intendere le azioni positive corrispondono rispettivamente alla promozione di un’eguaglianza formale e sostanziale, o anche di un’eguaglianza dei punti di arrivo o di partenza, che trovano la loro definizione nell’art. 3 della Costituzione italiana.

I trattamenti differenti sulla base del genere e la contrapposizione tra eguaglianza e differenza non sono stati accettati da tutti, tanto da dividere le stesse donne. Alcune di loro, che vedono la differenza sessuale come un elemento identitario, hanno degli atteggiamenti “separatisti” pensando che le “donne-in-quanto-donne” abbiano una cultura e dei valori totalmente diversi da quelli degli uomini, che non è possibile e/o non è auspicabile cancellare. Per questo non cercano di modificare le strutture ma di creare dei loro spazi dove affermare una vera cultura femminile. A questa logica si ispira, alla fine del XX secolo, il movimento per il suffragio che da una nuova importanza alle differenze di genere: la donna moglie e madre, dotata di un codice morale superiore, poteva “purificare” la politica, ed i suoi attributi speciali diventavano la base per partecipare alla vita pubblica, più che per esserne esclusa8. La differenza è così diventata motivo di una rivendicazione di eguaglianza. A questo punto le norme di tutela sono state ridotte per seguire il principio della parità dei diritti. Secondo altre, invece, le “pari opportunità” e le “azioni positive” sono due concetti in opposizione. Il primo più che un sostegno o giustificazione delle azioni positive, che vogliono eliminare la discriminazione, sarebbe una limitazione alla potenzialità e al significato delle azioni positive stesse.

Il primo ostacolo che questo tipo di politiche hanno incontrato è l’obiezione dell’egualitarismo liberale: quali che siano le ragioni per cui un gruppo sociale è svantaggiato, fossero anche dei torti subiti in passato, esse non giustificano un’ingiustizia presente9. L’idea di «discriminare per eguagliare», infatti, è piuttosto ambigua, alludendo ad «una logica di garanzie speciali e protezioni delle quali non si avrebbe bisogno se si fosse come si dovrebbe essere»10, se tutti agissero in modo giusto ed equo.


Note bibliografiche
1 OLIVITO E., Azioni positive e rappresentanza femminile p. 237; AINIS M., Azioni positive e principio di eguaglianza, pp. 593-594. Nel divieto di discriminazione, in quanto divieto di un comportamento che potrebbe essere svantaggioso per le donne, lo svantaggio è la conseguenza di un’eventuale violazione di un obbligo di contenuto negativo. Per le azioni positive invece, la condizione di svantaggio è già una realtà di cui si prende atto, è la situazione “diversa” che giustifica il trattamento differenziato a favore delle donne, il quale è considerato come un rimedio direttamente rivolto al ripristino di una situazione di eguaglianza, cfr. BORGOGELLI F., La tipologia delle azioni positive, p. 84.
2 BECCALLI B., La politica delle quote, p. 12.
3 BORGOGELLI F., La tipologia delle azioni positive, p. 81.
4 BORGOGELLI F., La tipologia delle azioni positive, pp. 81-82.
5 SALAZAR C., Pari opportunità, in CASSESE S. (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, vol. V, Giuffré, Milano, 2006, 4084-4085.
6 BORGOGELLI F., La tipologia delle azioni positive, p. 83.
7 BORGOGELLI F., La tipologia delle azioni positive, p. 85.
8 BECCALLI B., La politica delle quote, p. 26.
9 Uno di questi casi è noto come il “caso Bakke” in cui uno studente bianco non è stato ammesso alla Scuola di Medicina dell’Università di California Davis perché la scuola aveva riservato 16 dei 100 posti disponibili a studenti dei gruppi di minoranza. Se non vi fossero stati quei posti riservati, il ragazzo sarebbe stato ammesso poiché il suo punteggio degli esami era più alto rispetto a quelli degli appartenenti ai gruppi minoritari. Bakke sosteneva che era stato violato il suo diritto a un eguale trattamento. La Corte ha ammesso la violazione di tale diritto ma ha anche giudicato legittimo il fatto che le scuole e le Università considerassero la razza come fattore di ammissione: fattore però aggiuntivo e non determinante in tali decisioni. Il dibattito su questo caso è riemerso nel 1996 quando in California è stata approvata la Proposition 209, che vieta alle istituzioni statali di adottare trattamenti preferenziali sulla base dell’etnia, del sesso, etc., cfr. BECCALLI B., La politica delle quote, pp. 19-22.
10 BESUSSI A., Togliere l’etichetta. Una difesa eccentrica dell’azione positiva, in BECCALLI B. (a cura di), Donne in quota, p. 58.



L'articolo è tratto dalla tesi Donne e rappresentanza politica di Romina Gallo