Il concetto di affermative actions, così come quello di “pari opportunità”, nasce negli Stati Uniti nella seconda metà del Novecento, in riferimento alla lotta contro la discriminazione degli afro-americani nel mondo del lavoro e delle istituzioni educative, ma presto finiscono per estendersi anche a vantaggio di altre etnie minoritarie, considerate deboli1.

In origine hanno natura coercitiva. Durante gli anni Sessanta le imprese titolari di contratti di appalto con il Governo vengono obbligate a intraprendere dei piani di azioni positive a vantaggio della popolazione di colore, pena la perdita dei finanziamenti pubblici di cui avrebbero beneficiato. Si tratta di un obbligo che, aggiungendosi alla normativa antidiscriminatoria già in vigore, segna l’inizio di un nuovo periodo di tensioni razziali2.

Dopo alcuni scontri a metà degli anni Sessanta, il movimento per i diritti civili si rende conto dell’inadeguatezza delle rivendicazioni di status, in negativo, volte ad abolire ogni discriminazione per godere degli stessi diritti dei bianchi. Viene così posta l’attenzione su alcune procedure apparentemente neutre, ma che, in realtà, producono ancora discriminazioni3.

Presto la “teoria” delle azioni positive è applicata ad altre situazioni di svantaggio, tra cui quella delle donne nel mondo del lavoro. Negli anni Settanta compaiono le prime cause contro la discriminazione sessuale4, anche se sempre nell’ambito lavorativo e non della rappresentanza politica, come si vedrà in seguito.

La concezione delle pari opportunità come possibilità di eccezioni al principio di parità di trattamento, attraverso l’attuazione di azioni positive, per garantire condizioni di competizione giuste (fair), al momento di affrontare i problemi contemporanei di discriminazione e subordinazione, trova delle difficoltà. L’affermative action policy americana, infatti, è stata criticata5 per vari motivi. Non ha saputo colpire il bersaglio dell’emancipazione. I beneficiari dei preferential treatments non sempre sono stati, e sono tuttora, soddisfatti perché aumenta il loro sentimento di inferiorità nei confronti della maggioranza, il risultato tipico di ogni politica assistenziale6. Non sempre le azioni positive corrispondono ai veri desideri dei soggetti che se ne avvantaggiano, non sempre ne interpretano gli autentici bisogni. Il riferimento potrebbe riguardare, ad esempio, dei piani che tentano di incrementare la presenza femminile in settori in cui le donne sono tradizionalmente sottorappresentate, ma per loro volontà. Il terzo punto della critica è l’accusa rivolta alle azioni positive di abbassare il tasso d’efficienza del sistema7. Considerare il termine “opportunità” come “capacità personale” potrebbe contribuire ad espandere la portata delle formule anti-discriminatorie esistenti, e metterebbe l’accento sulla nozione di svantaggio, indipendentemente dal fatto che sia causato da una differenziazione di trattamento o da un diverso status8.


Note bibliografiche:
1 La legittimità di questi strumenti si basa sull’Equal Pay Act del 1963 e sul Titolo VII del Civil Rights Act del 1964. Quest’ultimo vieta ai datori di lavoro di omettere o rifiutare d’assumere o licenziare un individuo e di praticare qualsiasi tipo di discriminazione nei suoi confronti a causa della razza, colore, religione, sesso, origine nazionale, cfr. BARBERA M., Discriminazioni indirette e azioni positive: riflessioni comparate al caso nordamericano, in Riv. Giur. del Lav., n. 1, 1984, 273. Vedi anche SCARPELLI U., Classi logiche e discriminazioni fra i sessi, p. 616.
2 AINIS M., Azioni positive e principio di eguaglianza, in Giur. Cost., 1992, 585.
3 Si tratta delle discriminazioni indirette. E’ il caso ad esempio, dell’uso di test d’intelligenza o della richiesta di un certo livello d’istruzione per il reclutamento, requisiti non posseduti dalle minoranze di colore del tempo; oppure avere delle particolari doti fisiche come la forza o l’altezza, difficilmente riscontrabili in una donna, cfr. AINIS M., Azioni positive e principio di eguaglianza, p. 585.
4 Una sentenza della Corte Suprema che legittima le azioni sul genere risale al 1987, ed è conosciuta come la Johnson v. Santa Clara Transportation Agency. La Corte analizza un piano di azione volontaria in un’agenzia di trasporti che vuole aumentare il numero di donne e lavoratori di minoranze etniche nelle posizioni di lavoro specializzato, tecnico e manageriale. Il piano prevede la promozione, a una posizione di lavoro specializzato, di una donna tratta da un gruppo di sette candidati. Uno degli uomini di tale gruppo, il signor Johnson, scavalcato dalla promozione, contesta il piano perché, nonostante il suo punteggio iniziale fosse più alto di quello della donna (75 punti contro 73), è questa che vince. Alla fine però la Corte, con Sentenza del 25 marzo 1987, respinge la domanda e stabilisce la legittimità della promozione della donna, poiché volta al riequilibrio delle categorie di lavoro tradizionalmente segregate, cfr. BECCALLI B., La politica delle quote, pp. 22-23. Vedi anche SCARPELLI U., Classi logiche e discriminazioni fra i sessi, p. 615.
5 Per i tre punti in cui è stata articolata la critica cfr. AINIS M., Azioni positive e principio di eguaglianza, pp. 588-589. Vedi anche PIPERNO C., L’integrazione della rappresentanza attraverso le azioni positive, in AA.VV., La parità dei sessi nella rappresentanza politica, p. 224.
6 AINIS M., Cinque regole per le azioni positive, in Quad. cost., n. 2, 1999, 361.
7 Umberto Scarpelli ci spiega l’obiezione con un esempio: egli potrebbe sembrare egoista ma nel momento in cui avesse bisogno di un’operazione chirurgica, non gli interesserebbe se il medico fosse uomo o donna. Non gli sarebbe di consolazione uscir male dalla sala operatoria, sapendo che una donna meno capace, o un uomo meno capace, siano stati portati a quel posto da un nobile principio di giustizia. Egli ritiene che il mondo moderno abbia conseguito delle vittorie (sulla fame, la povertà, la sofferenza), soprattutto grazie al trionfo del criterio della competenza; questo, infatti, è ritenuto il criterio da seguire per una società migliore e, in riferimento alla donna, egli è pienamente convinto della sua capacità di battersi alla pari sul terreno della competenza, cfr. SCARPELLI U., Classi logiche e discriminazioni fra i sessi, p. 622.
8 MORANDO TARAMUNDI D., “Parità” e “pari opportunità” nel pensiero femminile,p. 140.


L'articolo è tratto dalla tesi Donne e rappresentanza politica di Romina Gallo