“Pari opportunità” è una nozione che nasce nell’ambito delle discriminazioni razziali negli Stati Uniti nella seconda metà del secolo scorso. Successivamente, il loro ambito di applicazione si espande fino a identificarsi con il tentativo di difesa della donna rispetto alla diffusa discriminazione maschile in ambito professionale.

L’“opportunità” è «una potenzialità che viene messa a disposizione, e non un risultato garantito»1, quest’ultimo infatti, dipenderà da se e come l’opportunità verrà sfruttata dal soggetto interessato, che è anche il responsabile delle scelte da fare in termini di fini e di mezzi. Si affrontano qui due nozioni di eguaglianza: quella dei punti di “partenza” secondo cui «basta che siano comuni le regole del gioco e che chiunque sia messo nella condizione di poter partecipare al gioco»2; e quella dei “risultati” per la quale ciò che conta è «non tanto che tutti possano partecipare al gioco, quanto che tutti possano vincere nella stessa misura»3.

Applicando questi concetti al campo del “genere”, si può affermare che, in sostanza, se alla donna e all’uomo sono date pari opportunità per la realizzazione professionale, risulteranno entrambi liberi di valutare tra obiettivi e strategie diversi e quindi di scegliere di sfruttare alcune opportunità piuttosto che altre.
Secondo la loro definizione, le “pari opportunità” sono un principio che regola i giochi e la competizione, assicurando ai concorrenti uguali punti di partenza e condizioni di competizione. In questa maniera delle eventuali differenze nei risultati sono giuste perché dovute al talento e alle abilità di ognuno. Ciò giustifica tutte quelle strategie che limitano il principio di parità di trattamento in base all’idea della fair competition che, per essere assicurata a tutti, anche a coloro che si trovano in una situazione di svantaggio a causa di passate discriminazioni, potrebbe richiedere l’utilizzo di misure temporanee che compensino il loro svantaggio, e garantire un’equa attribuzione finale dei posti in gioco4.

Oggi, infatti, parlando di pari opportunità è lecito riferirsi anche a quegli strumenti legislativi e a quelle azioni positive volti a evitare qualsiasi forma di discriminazione sostanziale nei confronti di un soggetto o di una pluralità di soggetti.
La natura delle pari opportunità è caratterizzata dal principio di “giustizia sociale”. Dal punto di vista del contenuto si tratta di una specificazione del principio di “egual diritto”, dovuta alla funzione delle pari opportunità di fare da test d’eguaglianza in situazioni in cui alcuni gruppi si trovano in una situazione di svantaggio.

Gli ostacoli che impediscono la realizzazione delle pari opportunità però, possono essere di vario tipo e non sempre la legge riesce ad identificarli in modo preciso; tuttavia oggi si configurano le pari opportunità come un principio giuridico che permette di classificarle tra le norme di diritto, non tra le mere dichiarazioni politiche senza forza giuridica.

Con “pari opportunità” si intende anche «la possibilità per gli appartenenti ad un gruppo svantaggiato, [il genere femminile], di competere “ad armi pari” rispetto agli appartenenti ad un gruppo avvantaggiato»5. Dare pari opportunità significa mettere i primi in una condizione tale da poter ottenere un risultato uguale ai secondi. Si tratta di ristabilire condizioni di parità dei punti di partenza ma ciò non garantisce anche uguali risultati6. In queste condizioni dovrebbero essere i migliori a vincere ma spesso non è così. Il problema è come impedire che i vincitori continuino sempre ad essere coloro che sin dall’inizio appartenevano al gruppo avvantaggiato, quindi gli uomini7. A tal proposito, una soluzione è stata proposta dalla Corte di Giustizia europea: negare l’esistenza del problema, escludendo che, una volta promosse le pari opportunità nei punti di partenza, possa essere rilevante la questione della sotto-rappresentazione di un gruppo nei confronti di un altro; in tal modo il confronto tornerebbe a coinvolgere i singoli individui, senza più nessun legame con il gruppo di appartenenza8.

Se si vuole che l’obiettivo sia raggiungere l’equitable représentation9 del sesso, o gruppo, svantaggiato e se per rimediare alla sotto-rappresentanza è necessario ricorrere alle azioni positive, allora le pari opportunità devono andare oltre delle garanzie procedurali. Questo perché realizzare la pari opportunità tra uomini e donne prevede comunque l’eliminazione delle disparità derivanti dalle differenze socio-culturali tra i due sessi.
Le pari opportunità, inoltre, vanno sempre considerate in relazione ad altri concetti riguardanti la parità dei sessi, tra i più importanti ci sono il principio di eguaglianza e la messa in atto di azioni positive. Nel primo caso le pari opportunità sono una specificazione del principio generale d’eguaglianza o di uguale dignità; per quanto riguarda le relazioni con le azioni positive, invece, le pari opportunità sono una loro giustificazione10.


Note bibliografiche:
1 Corsale M., Dalla (dis)eguaglianza alla differenza, pag. 116.
2 A questa nozione di eguaglianza si ispira la dottrina liberale classica che considera la vita sociale come una grande gara in cui vince chi combatte meglio, cfr. Bobbio N., Eguaglianza ed egualitarismo, in Riv. int. fil. dir., 1976, 325-326.
3 L’eguaglianza dei punti di partenza è il referente teorico della teoria egualitaria, secondo la quale non importa se questa eguaglianza segua ad una disuguaglianza dei punti di partenza, cfr. Bobbio N. Eguaglianza ed egualitarismo, pp. 325-326. Vedi anche Brunelli G., L’alterazione del concetto di rappresentanza politica, p. 558.
4 Morando Taramundi D., “Parità” e “pari opportunità” nel pensiero femminile, in Califano L. (a cura di), Donne, politica e processi decisionali, p. 135; Scarponi S. (a cura di), Le pari opportunità nella rappresentanza politica e nell’accesso al lavoro. I sistemi delle quote al vaglio di legittimità, Università degli studi di Trento, Quaderni del Dipartimento, Alcione, n. 16, 1997, 102.
5 Ballestrero M.V., Azioni positive. Punto e a capo, in Lavoro e diritto, 1996, 126.
6 Ballestrero M.V., Le azioni positive tra eguaglianza e diritto diseguale, p. 18.
7 Corsale M., Dalla (dis)eguaglianza alla differenza
8 Ballestrero M.V., Azioni positive. Punto e a capo, p. 129.
9 Ballestrero M.V., Azioni positive. Punto e a capo, p. 129..
10 Morando Taramundi D., “Parità” e “pari opportunità” nel pensiero femminile, pp. 143-144.

L'articolo è tratto dalla tesi Donne e rappresentanza politica di Romina Gallo